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Alla luce della nuova Legge di Bilancio 2022, di seguito il testo del Decreto Rilancio, art. 119, 119-ter, 121, 122-bis DL 34/2020 coordinato e tutte le novità e proroghe delle scadenze del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali legati alla riqualificazione energetica degli edifici e ristrutturazione edilizia.

Tra le principali novità abbiamo la proroga del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari al 31 dicembre 2022 con l’unico vincolo di avere concluso al 30 giugno 2022 almeno il 30% dei lavori, prezzari DEI per tutti i bonus fiscali, nuovo bonus barriere architettoniche al 75%, allineamento scadenze interventi trainati ai trainanti (vedi fotovoltaico, ecc.), superbonus 110% rafforzato in zone colpite dal sisma fino al 2025.

 Ecco la lista dei principali aggiornamenti ai bonus fiscali 110% e ordinari apportati dalla legge di bilancio 2022. Più sotto il testo del Decreto Rilancio coordinato e aggiornato.

  • interventi superbonus 110% su edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 se conclusi almeno 30% dell’intervento complessivo al 30 giugno 2022 (altrimenti scadenza al 30 giugno 2022)
  • interventi superbonus 110% su condomini, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di unico proprietario o in comproprietà, ONLUS, associazioni di volontariato (Adv), associazioni di promozione sociale (Aps) fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025
  • interventi superbonus 110% IACP e cooperative fino al 31 dicembre 2023 se ultimati almeno 60% dei lavori al 30 giugno 2023 (altrimenti scadenza al 30 giugno 2023)
  • superbonus 110% rafforzato (+ 50%) nelle zone colpite da sisma dal 1 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2025, quindi senza diminuzione della percentuale di detrazione per scaglioni nel 2024 e 2025
  • fotovoltaico, accumulo e colonnine di ricarica al 110% con scadenza allineata ai relativi interventi trainanti
  • bonus facciate al 60% per tutto il 2022
  • proroga bonus fiscali ordinari al 31 dicembre 2024
  • aumento massimale bonus mobili a 10000 euro per il 2022, 5000 euro per 2023 e 2024
  • nuovo bonus fiscale barriere architettoniche con detrazione al 75% e massimali di spesa così divisi: 50000 euro per edifici unifamiliari, 40000 euro per ogni unità immobiliare in condomini fino a 8 UI, 30000 euro per ogni unità immobiliare dalla nona unità a salire. Non è un intervento trainato al superbonus, ma a se stante.
  • proroga cessione del credito al 2025 per il superbonus 110% e al 2024 per tutti gli altri bonus fiscali
  • prezzari DEI utilizzabili per tutti i bonus fiscali
  • entro il 9 febbraio 2022 verrà pubblicato il nuovo Decreto Prezzi Massimi per ogni categoria di beni per la verifica della congruità delle spese.

 

Il progetto ultimato in questi giorni riguarda l'esecutivo strutturale (l'architettonico è stato predisposto nel 2014) di una piccola Cappella Gentilizia da erigere nel cimitero comunale del Comune di San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Si allega qualche foto sia dell'architettonico che dello strutturale, progetti redatti tutti dallo studio Ing. Caruso.

 

 

 

 

Sto assistendo, in questi giorni, a delle trasmissioni televisive veramente disgustose, vergognose, e di autentico sciacallaggio, ai danni innanzitutto delle incolpevoli vittime del terremoto, ma anche di colleghi ed imprese che vengono esposte al pubblico ludibrio come i veri colpevoli di quanto accaduto e sottoposti a dei veri e propri processi mediatici. Tra l'altro non gli si permette neanche di difendersi. Tutto ciò è assolutamente inaccettabile, oltre che ingiusto e privo di qualsiasi ragione logica. 


Tra l'altro, invece di interpellare Ingegneri specializzati in strutture e consolidamenti antisismici, si continuano ad intervistare fior di Geologi sulle modalità costruttive degli edifici, sulla qualità dei materiali utilizzati, sul fatto che siano stati eseguiti miglioramenti o adeguamenti sismici, chiedendogli lumi su argomenti a loro, di fatto, sconosciuti, non facendo certamente parte del loro bagaglio culturale (lasciando per il momento da parte tutte le necessarie considerazioni sulla opportunità o meno, per un professionista, di travalicare quelle che sono le sue competenze).

Perché dico questo? Partiamo da alcuni dati di fatto incontrovertibili:

PGA del terremoto del 24 Agosto 2016Per adesso mi fermo qui. Nei prossimi giorni cercherò di esaminare alcuni ulteriori aspetti della vicenda.

Il DLgs. 4 luglio 2014 n. 102 impone i passaggio alla Contabilizzazione del calore entro il 31dicembre 2016. Nelle regioni Piemonte e Lombardia è già obbligatorio a far data da luglio 2014. L’applicazione del decreto comporta l’analisi e soluzione delle seguenti problematiche operative: 

  1. Adeguata progettazione degli impianti od il loro adeguamento;
  2. Applicazione di dispositivi specifici sia sugli impianti condominiali sia su quelli privati;
  3. Applicazione del corretto criterio di contabilizzazione dei consumi. 
  4. Quorum assembleare con cui assumere la delibera di adeguamento degli impianti;
  5. Quorum deliberativo per adottare il criterio/tabella di ripartizione dei consumi;

 

Il passaggio dalla suddivisione a millesimi della spesa di riscaldamento a quella a consumo è un notevole passo avanti verso il vero risparmio energetico. Infatti, chi prima apriva le finestre per abbassare la temperatura della propria unità immobiliare, imparerà a proprie spese che è più economico regolare il flusso di energia termica che giunge ai propri termosifoni per mezzo della regolazione con le valvole termostatiche. In caso di utilizzo discontinuo dell’immobile di proprietà, l’utente potrà regolare o addirittura spegnere il proprio impianto. Ciò porterà ad una drastica diminuzione delle sue spese di riscaldamento.

 

Contattateci al 335 6589314 per avere un preventivo di spesa relativo alle prestazioni professionali richieste. Occorre procedere con le delibere in fretta (i lavori di adeguamento vanno necessariamente fatti prima della accensione degli impianti a Novembre di quest’anno).

Ogni tanto (molto raramente) qualche buona notizia per gli ingegneri.....

(Fonte: Edilportale

 

 

Il Decreto Legislativo n. 102/2014 prevede, unitamente all'obbligo di installazione di un sistema di contabilizzazione del calore in tutti i condomini dove siano presenti dei sistemi centralizzati di riscaldamento, anche delle pesanti sanzioni, a carico di: Condomini, Amministratori e Tecnici.

Tali sanzioni sono da considerare "ad anno", cioè: se non si provvede all'installazione, ogni anno verranno applicate tali sanzioni ai singoli interessati.

Si ricorda che la scadenza ultima è il 31/12/2016 (ma occorrerà provvedere entro la fine dell'estate, prima, cioè, dell'accensione degli impianti nel prossimo inverno).

Come si vede tale quadro normativo sarà una vera e propria rivoluzione per i milioni di condomini presenti in Italia.

Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento, si può contattare lo studio al 335 6589314 

 Si riporta uno stralcio del Decreto 102, nella parte contenente le sanzioni

 

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(G.U. 18 luglio 2014, n. 165)

(omissis)

Art. 16. Sanzioni (stralcio)

(omissis)

7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).

14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.

(omissis)

18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.

 

20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

 

 

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